Sei un docente precario con contratti fino al 30 giugno* dal 2016 a oggi? Le ferie che non ti sono state pagate potrebbero spettarti ancora.

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    LE FERIE SPETTANO A TUTTI I DOCENTI
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    Il ricorso è destinato ai docenti precari che hanno stipulato a partire dal 2016 contratti a termine sino al 30 giugno (non sono validi contratti di periodi inferiori spezzettati durante l’anno o contratti fino al 31 agosto).
    I docenti a tempo determinato devono richiedere ESPLICITAMENTE di usufruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni.
    Se non l’hai ancora richiesto, hai diritto a un’indennità per le ferie non richieste.
    Se il Dirigente Scolastico non ti ha invitato esplicitamente e per iscritto a richiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e non ti ha avvisato della perdita del diritto in caso di mancata richiesta, hai diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non richieste.
    Con la sentenza del 27 maggio 2026 della Corte di Cassazione,  puoi ottenere fino a 600 € l’anno per ogni contratto al 30 giugno a partire dal 2016, fino ad un massimo di 6.000 €.
    Il nostro team di legali prenderà in carico la tua pratica, effettuerà tutti i conteggi delle ferie spettanti e ti seguirà fino alla sentenza. SENZA NESSUN COMPENSO DA ANTICIPARE perchè il ministero pagherà anche noi.

    Clicca per ingrandire la sentenza

    Il nostro team di legali ha già vinto nel tribunale di

    Verona

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        giudice

        FAQ

        Se il Dirigente Scolastico non ti ha invitato esplicitamente e per iscritto a richiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e non ti ha avvisato della perdita del diritto in caso di mancata richiesta, hai diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non richieste.

        Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che hanno stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.
        *Non sono validi contratti di periodi inferiori spezzettati durante l’anno o contratti fino al 31 agosto

        I documenti necessari includono: 
        • copia della carta d’identità e del codice fiscale;
        • ⁠copia dei contratti di lavoro per gli anni per i quali richiediamo il riconoscimento (i contratti dovranno essere annuali con scadenza al 30 giugno). Non sono validi contratti di periodi inferiori spezzettati durante l’anno o contratti fino al 31 agosto;
        • nome del comune e della scuola presso cui stai prestando servizio nell’anno in corso ed il relativo contratto (ovvero se non sei in servizio quest’anno, luogo e scuola dell’ultimo insegnamento, e se sei o meno iscritto nella graduatoria GPS);
        • tutti i cedolini degli ultimi 10 anni.

        I ricorsi non hanno costi per i docenti!

        Il nostro onorario viene corrisposto direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Tribunale quando accoglie il ricorso condanna il Ministero a corrispondere all’Avvocato antistatario le spese legali del procedimento.

        Le tempistiche variano a seconda del tribunale, ma in genere il processo può durare fino a un anno ma è comune che il processo richieda diversi mesi per essere completato​.

        Una volta ottenuto il provvedimento dal Tribunale il nostro Team di legali provvederà a notificare la sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha per legge 120 giorni.

        Il tribunale competente è quello del luogo in cui il docente ha svolto o svolge attualmente la sua attività alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione. Generalmente, si tratta del tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro della stessa località dell’ultimo istituto scolastico presso cui il docente ha lavorato​

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