Il presente ricorso è rivolto al personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato che ha stipulato negli ultimi cinque anni, durante il periodo di precariato, contratti brevi (non contratti al 30 giugno o al 31 agosto).
La normativa vigente, infatti, riconosce il diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio solo al personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine sino al 30 giugno o al 31 agosto.
La Corte di Cassazione ha, invece, confermato il diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio anche al personale ATA che ha stipulato contratti brevi.
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